Il D.Lgs. 17/2019 va a modificare il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 subentrato all’ex D.Lgs. 626/1994 ed integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e il D.Lgs. 475/1992 allineando l’Italia al Regolamento Europeo (UE n.2016/425) relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

I dispositivi di protezione individuale si suddividono in 3 categorie:

Prima Categoria

Sono i dispositivi di protezione previsti per mansioni con un basso rischio e che possono comportare danni lievi e reversibili per esempio: contatto con oggetti caldi ma inferiori a 50°, lesioni provocate da prodotti per la pulizia, lesioni superficiali provocate da strumenti meccanici, etc.

Seconda Categoria

Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per esempio: giubbotti ad alta visibilità con bande rifrangenti, mute da sub, ecc.

Terza Categoria

Nel gruppo dei DPI di terza categoria ci sono tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Sono anche noti come salvavita. Per garantire il corretto utilizzo dei DPI di questa categoria è obbligatorio fare una formazione specifica.

Secondo l’allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08, sono classificati in base alla parte del corpo che proteggono, avremo dunque:

Dpi per la testa

Dpi per l’udito

Dpi per occhi e viso

Dpi per le vie respiratorie

Dpi per mani e braccia

Dpi per piedi e gambe

Dpi per pelle

Dpi per tronco e addome

Dpi per l’intero corpo

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